Interdizione e inabilitazione

L’interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.
L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere chieste da

  • il coniuge
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado.

E’ necessaria l’assistenza del legale 
La richiesta di interdizione e inabilitazione può essere avanzata anche dal pubblico ministero.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto. 
Normativa di riferimento: artt. 414 e segg. cod. civ.; artt. 712 e segg. cod. proc. civ.

 

Dove:
La domanda per inabilitazione e interdizione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha la residenza o il domicilio.

Fonte: Ministero della Giustizia